Mancato rinnovo

Se il concessionario, o gli eredi, non intendono o possono rinnovare la concessione, i defunti devono essere estumulati.

Dovranno essere corrisposte le tariffe per le operazioni cimiteriali di estumulazione e nuova collocazione del defunto. Gli aventi titolo (il coniuge o, in sua assenza, i parenti più prossimi in ordine di grado) dovranno dare disposizioni per la nuova collocazione dei propri cari.

Nel caso in cui non vi sia interesse a dare disposizione per i defunti, gli stessi verranno collocati o in terra (ciascuno nella propria fossa) in campo comune o in campo inconsunti, in ossario comune o in cinerario comune (in base allo stato in cui si trovano i resti); se nei loculi vengono ritrovate urne cinerarie esse verranno collocate nel cinerario comune. Si prega di compilare il seguente modello.

In presenza di “salma”, cioè di defunto deceduto da MENO di 20 anni, si può procedere:

  1. alla traslazione in altro manufatto cimiteriale (già concesso o di cui richiedere la concessione);
  2. all’inumazione in terra;
  3. alla cremazione (dichiarazione resa dal coniuge o, in assenza, dalla maggioranza assoluta dei parenti più prossimi, acquisizione documentazione medica che escluda il sospetto di morte dovuta a reato). Le spese di trasporto e cremazione sono a carico dei familiari.

In presenza di “resto mortale”, cioè di defunto deceduto da PIU’ di 20 anni, si può procedere:

  1. all’inumazione in campo terra;
  2. alla traslazione in una tomba già concessa (non è possibile chiedere la concessione di manufatti);
  3. alla cremazione (dichiarazione resa del coniuge o, in assenza, della maggioranza assoluta dei parenti più prossimi).
    Le spese di trasporto e cremazione sono a carico dei familiari.

In presenza di “resti ossei”, cioè di cassettine dove sono stati raccolti i resti a seguito di precedente esumazione o estumulazione, si può procedere:

  1. al conferimento in ossario comune;
  2. alla traslazione in un manufatto già concesso o in ossario (di cui chiedere la concessione).

In presenza di “ceneri”, cioè di urne cinerarie contenti le ceneri derivate dal processo di cremazione, o a seguito di cremazione richiesta nelle precedenti ipotesi, si può procedere:

  1. alla traslazione/tumulazione in un manufatto già concesso o in ossario (di cui chiedere la concessione);
  2. all’affidamento delle ceneri per la conservazione in abitazione.