Faq

La legge di stabilità per il 2016 prevede una riduzione dell'Imu e della Tasi pari al 25% relativamente agli immobili locati a canone concordato di cui alla legge n. 431 del 1998. La normativa non subordina l'accesso all'agevolazione alla presentazione della dichiarazione Imu, come nel caso degli immobili concessi in comodato. Tuttavia ad avviso dei Comuni sussiste l'obbligo di dichiarazione in quanto dalle informazioni fornite all'interno della sezione "Atti del registro" del Portale PuntoFisco (Anagrafe tributaria) non è possibile discriminare tra atti di locazione stipulati ai sensi della legge n. 431 del 1999 ed atti di locazione a libero mercato. Si chiede, pertanto, se i Comuni possano subordinare la concessione della nuova agevolazione alla presentazione della dichiarazione Imu.

Si richiama l’attenzione sulla circostanza, rappresentata nel paragrafo 1.3. “In quali casi si deve presentare la dichiarazione IMU” delle istruzioni approvate con D. M. 30 ottobre 2012, in cui si afferma il principio generale secondo il quale l’obbligo dichiarativo IMU sorge, tra l’altro, “solo nel caso in cui sono intervenute variazioni che non sono comunque conoscibili dal comune”.
Nelle stesse istruzioni, sempre al paragrafo 1.3, si chiarisce, altresì, che “Per i contratti di locazione e di affitto registrati precedentemente alla data del 1° luglio 2010, permane, invece, l’obbligo dichiarativo IMU, a meno che i relativi dati catastali non siano stati comunicati al momento della cessione, della risoluzione o della proroga del contratto, ai sensi dello stesso art. 19 del D. L. n. 78 del 2010”.
In questo caso quindi il contribuente, salva l’eccezione appena menzionata, è comunque tenuto alla presentazione della dichiarazione IMU.
Nel caso in cui il contratto di locazione siano successivi a detta data, oppure si tratti di contratti precedenti per i quali sono stati comunicati i relativi dati catastali, come appena indicato, allora, considerato che dal Portale PuntoFisco, i comuni non possono verificare se i contratti sono stati stipulati ai sensi della legge n. 431 del 1999, i contribuenti sono tenuti ad adempiere all’obbligo dichiarativo.
Tale adempimento potrà essere eliminato solo nel momento in cui sarà realizzata un’integrazione dei servizi attualmente resi in cooperazione informatica, della quale verrà data la più ampia diffusione ai contribuenti al fine di esonerarli dall’obbligo dichiarativo.
Si ricorda che la dichiarazione IMU vale anche ai fini TASI.

Risposta fornita dal Dipartimento delle Finanze ai quesiti posti dal Sole 24 ore su alcune misure in materia di IMU e TASI contenute nella Legge di stabilità in occasione del convegno Telefisco svoltosi il 28 gennaio 2016.

Cosa è cambiato per le abitazioni in comodato per l'anno 2016?

La disciplina delle abitazioni concesse in comodato, a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità 2016, è la seguente:

tutte le abitazioni e relative pertinenze (escluse quelle classificate nelle categorie A1, A8 e A9), concesse in comodato a genitori o figli che le utilizzano quali abitazioni principali, sono soggette ad IMU con aliquota del 7,6 per mille e a TASI a carico del solo comodante (il soggetto passivo che concede le unità immobiliari) con aliquota dell'1 per mille ma godono dell'abbattimento della base imponibile del 50% se sono rispettate tutte le seguenti condizioni:

  • il contratto sia registrato;
  • il comodante possieda, oltre a quello concesso in comodato, un solo immobile in Italia, che deve essere l’abitazione principale del comodante e deve essere ubicato nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato (sono sempre escluse dal beneficio le unità immobiliari classificate nelle categorie A1, A8 e A9). (art. 1, comma 10, Legge 208/2015 - Legge di Stabilità 2016).

Per godere delle agevolazioni di cui sopra è necessario presentare dichiarazione di variazione IMU - dovuta per legge - qui scaricabile.

Non sono più valide, pertanto, le condizioni disposte per l'anno 2015.

Cosa bisogna fare per beneficiare dell’aliquota ridotta per l'anno 2015 per assegnazione in comodato al figlio della seconda casa? Il contratto di comodato va registrato in forma scritta?

Sia ai fini Imu che ai fini Tasi, all’abitazione data in comodato dal genitore al figlio (o viceversa) si può applicare l’aliquota per abitazione principale (e l’eventuale detrazione se deliberata) a condizione che il beneficiario del comodato e la sua famiglia non abbiano complessivamente un indicatore ISEE superiore a 15.000,00 euro l’anno e vi stabilisca la propria residenza con variazione anagrafica. L’applicazione dell’aliquota (e dell’eventuale detrazione) decorre dal cambio di residenza. La Tasi dovuta dovrà essere ripartita tra proprietari e occupanti nella misura percentuale decisa dal Comune. Per il comodato non serve la forma scritta. Per il Comune di Vittorio Veneto non è necessaria la registrazione del contratto di comodato presso l’Agenzia delle entrate: è sufficiente una comunicazione scritta da presentare all’Ufficio Tributi entro il 30 giugno dell’anno successivo all’inizio del comodato, indicando gli estremi catastali dell’immobile oggetto di comodato e il nominativo e il codice fiscale del beneficiario del comodato stesso. Si ricorda infine che, per quanto disposto dalla normativa (comma 707, articolo unico, L. 147/2013), l’aliquota per abitazione principale in caso di comodato può essere applicata limitatamente ad una sola unità immobiliare.

Leggi la Risoluzione n. 1/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze

Disposizioni concernenti la riduzione del 50 per cento della base imponibile in caso di cessione dell'abitazione in comodato ai familiari – Modalità applicative.

Dal calcolo dell'IMU dovuta per terreni agricoli per l'anno 2014, da versare il prossimo 10 febbraio, risulta un importo minore di 12 euro. Essendo questo importo inferiore alla soglia minima di pagamento dei tributi stabilita per legge, posso ometterne il versamento, considerando anche che l'IMU dovuta complessivamente su tutti i beni di mia proprietà è invece superiore a tale importo?

La soglia di pagamento minima va riferita al tributo nel suo ammontare annuo complessivo dovuto per tutti gli oggetti di imposta posseduti (terreni, aree fabbricabili, fabbricati). L'IMU sui terreni agricoli, in scadenza il prossimo 10 febbraio, riguarda l'anno di imposta 2014: è dunque una componente dell'IMU totale annua che va sommata all'importo dell'IMU dovuta (ed eventualmente versata) per tutti gli altri oggetti di imposta per l'anno 2014.
In conclusione, se e solo se, l'IMU totale per l'anno 2014 è dovuta solamente per terreni agricoli, ed è di importo inferiore a 12 euro, non superando la soglia minima, non va versata; diversamente, pur avendo una IMU per terreni agricoli di importo inferiore a 12 euro ma che sommata all'IMU per altri oggetti di imposta supera tale importo, allora il versamento deve essere effettuato.