Aree fabbricabili

La Giunta Comunale, con deliberazione nr. 311 del 7 ottobre 2004, ha determinato i valori delle aree fabbricabili da applicarsi ai fini I.C.I. secondo il disposto dell'art. 8 del Regolamento Comunale sull'I.C.I. in vigore e quindi al fine di evitare al massimo l'insorgere di contenzioso e di azioni di accertamento.
Il territorio comunale è diviso, viste le zone territoriali omogenee e le destinazioni urbanistiche, come segue:

  • per quanto concerne i terreni edificabili a prevalente destinazione residenziale e per le zone destinate a servizi, in 10 fasce riconosciute omogenee nei valori;
  • per le aree a carattere industriale (D1 – D2 – D3) il territorio comunale è ritenuto omogeneo nei valori, e pertanto non è suddiviso in fasce;
  • per le aree a carattere industriale-commerciale (D4 – D5 – D6) il territorio è diviso nelle 6 fasce riconosciute omogenee nei valori e denominate: ceneda, serravalle, centro-ovest/sant’andrea/meschio, centro, centro-sud, altri luoghi.

Sono aree fabbricabili ai fini I.C.I. anche quelle comprese nelle zone territoriali omogenee “A” (centro storico).

Le aree fabbricabili presentano, all’interno della stessa fascia, valori decrescenti a seconda che sia stata o meno rilasciata concessione edilizia (per nuova costruzione o ristrutturazione/restauro/risanamento conservativo) o sia stato o meno convenzionato uno strumento urbanistico attuativo (laddove previsto).

La divisione del territorio è effettuata con riferimento ai fogli catastali, tenuto conto delle definizioni toponomastiche presenti negli stessi, riportando entro parentesi l’attuale definizione.