Imposta Unica Comunale (fino al 31/12/2019)
Anno 2019
Per l’anno 2019 sono dovute al Comune di Vittorio Veneto l’IMU e la TASI, rimaste invariate nelle aliquote rispetto all'anno precedente. Per il mese di giugno il pagamento in acconto dell’Imu è calcolato al 50% di quanto versato nel 2018. Nella tabella che segue si riepilogano le casistiche dell’Imu e della Tasi dovuta alle rispettive scadenze di acconto e saldo per l’anno 2019 del 17 giugno e del 16 dicembre, individuando per ciascuna tipologia, le aliquote applicabili.
Cosa è la IUC
Con Legge n. 147/2013 è stata istituita decorrere dal 1° gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale - IUC - che si compone di una imposta di natura patrimoniale, l’IMU, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili - TASI - e nella Tariffa sui rifiuti.
La TASI, il nuovo tributo per i servizi indivisibili comunali, è a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell’immobile (per quest’ultimo nella misura del 30%), e la base imponibile è la stessa dell’IMU.
La Tariffa corrispettiva per il servizio di gestione dei rifiuti è applicata e riscossa da S.A.V.N.O. scarl con le stesse modalità degli anni scorsi, sulla base del numero dei componenti il nucleo familiare e del numero degli svuotamenti della frazione secca.
Si ricorda infine che, mentre per l’Imu sulle abitazioni principali riferita alle categorie di lusso (A/1 e A/8) è applicabile la detrazione di euro 200,00, alla Tasi non si applica alcuna detrazione.
Dal 1° gennaio 2016
- viene eliminata la TASI sull'abitazione principale per i possessori e la quota TASI a carico degli occupanti/inquilini quando l'immobile è adibito a loro abitazione principale; rimane invece in vigore la TASI per le abitazioni principali di lusso (Categoria A1, A8 e A9);
- per legge è introdotta una nuova disciplina per le unità immobiliari concesse in comodato (Istruzioni, Modello dichiarazione, Risoluzione N.1/DF);
- non è dovuta l’IMU per i terreni agricoli ricadenti in territorio montano (verificare sulle tabelle i terreni montani esenti e i terreni non montani soggetti ad imposta, oppure sul foglio catastale con evidenziati i terreni montani e quelli non montani);
- è prevista la riduzione delle imposte IMU e TASI del 25% per gli immobili ad uso abitativo locati a canone concordato ai sensi della Legge n. 431/1998. In tal caso (come per i contratti ordinari ove mancano gli estremi catastali dei fabbricati concessi in locazione) vi è l'obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione (valevole sia ai fini IMU che TASI), allegando alla stessa copia del contratto di locazione e relativa "attestazione di rispondenza" rilasciata ai sensi del D.M. 16/01/2017 (Min. Trasp. Infrastrutt., pubb. G.U. n. 62/2017).
- é possibile presentare atti di aggiornamento catastale per la rideterminazione della rendita degli immobili escludendo i cd. imbullonati (macchinari, congegni attrezzature ed altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo).
Aliquote
Tipo immobile | Categoria catastale | Quale imposta è dovuta e da chi | Quando e come si paga | ||
---|---|---|---|---|---|
IMU | TASI | IMU | TASI | ||
Abitazione principale e relative pertinenze ammesse |
da A/2 a A/7, e pertinenze C/2, C/6 e C/7 |
NO | NO | Non dovuta | Non dovuta |
Abitazione principale di lusso e relative pertinenze ammesse |
A/1 e A/8 e pertinenze C/2, C/6 e C/7 |
SI | SI possessore |
Acconto entro il 16 giugno e saldo entro il 16 dicembre con aliquota 4 per mille e detrazione di € 200,00 |
Acconto entro il 16 giugno e saldo entro il 16 dicembre con aliquota 2 per mille |
Abitazioni non principali e pertinenze eccedenti quelle ammesse | da A/1 e A/8 e pertinenze C/2, C/6 e C/7 | SI |
SI possessore e detentore |
Acconto entro il 16 giugno e saldo entro il 16 dicembre con aliquota 7,6 per mille |
Acconto entro il 16 giugno e saldo entro il 16 dicembre con aliquota 1 per mille |
Capannoni industriali, commerciali e a destinazione speciale ad esclusione di quelli destinati a centrale idroelettrica e relativi impianti | da D/1 a D/8 | SI | SI possessore e detentore | Acconto entro il 16 giugno e saldo entro il 16 dicembre solo allo Stato con aliquota 7,6 per mille |
Acconto entro il 16 giugno e saldo entro il 16 dicembre con aliquota 1 per mille |
Capannoni industriali, commerciali e a destinazione speciale destinati a centrale idroelettrica e relativi impianti | da D/1 a D/8 | SI | SI possessore e detentore | Acconto entro il 16 giugno e saldo entro il 16 dicembre solo allo Stato con aliquota 7,6 per mille |
Acconto entro il 16 giugno e saldo entro il 16 dicembre con aliquota 2 per mille |
Fabbricati rurali strumentali all’attività agricola | D/10 o con annotazione di ruralità | NO | SI possessore | Non dovuta |
Acconto entro il 16 giugno e saldo entro il 16 dicembre con aliquota 1 per mille |
Altri fabbricati | SI | SI possessore e detentore | Acconto entro il 16 giugno e saldo entro il 16 dicembre con aliquota 7,6 per mille |
Acconto entro il 16 giugno e saldo entro il 16 dicembre con aliquota 1 per mille |
|
Terreni agricoli | SI | NO |
Solo per i terreni agricoli non ricadenti in territorio montano. |
Non dovuta | |
Aree edificabili |
SI | SI possessore | Acconto entro il 16 giugno e saldo entro il 16 dicembre con aliquota 7,6 per mille | Acconto entro il 16 giugno e saldo entro il 16 dicembre con aliquota 1 per mille | |
“Beni merce” fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita | NO | SI possessore | Non dovuta | Acconto entro il 16 giugno e saldo entro il 16 dicembre con aliquota 1 per mille |
Definizioni principali
Abitazione principale e relative pertinenze:
- è abitazione principale l’unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;
- per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna categoria catastale indicata.
Abitazioni equiparate a quella principale per regolamento comunale (art. 6):
- abitazioni di proprietà di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, purché non locate.
Abitazioni equiparate a quella principale per legge:
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (per l’Imu il coniuge assegnatario è il solo soggetto passivo, mentre per la Tasi valgono le rispettive quote di possesso ovvero, se il coniuge assegnatario non è proprietario, paga la quota riferita all’occupante);
- fabbricato, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, da parte di personale in servizio permanente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare, personale dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, personale del corpo nazionale dei Vigili del fuoco, personale appartenente alla carriera prefettizia (per i quali non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica).
Fabbricati rurali abitativi:
- sono considerati abitazione principale se utilizzati come tali dal soggetto passivo;
- sono considerati altri fabbricati se non utilizzati o se utilizzati da soggetti diversi dai dipendenti esercenti l’attività agricola a tempo indeterminato o per un numero di giornate lavorative superiore a 100 all’anno.
Fabbricati rurali ad uso strumentale:
- in quanto utilizzati dai dipendenti esercenti l’attività agricola a tempo indeterminato o per un numero di giornate lavorative superiori a 100 all’anno;
- secondo quanto disposto dall’art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557/1993;
- che presentano negli atti catastali la specifica annotazione conseguente alle domande di variazione catastale presentate - ai sensi del D.L. 70/2011 - entro il termine del 30 settembre 2012 (art. 2, comma 5–ter, D.L. n. 102/31.08.2013).
“Beni merce” delle imprese costruttrici:
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (art. 2, commi 1 e 2, lett. a), del D.L. n. 102 del 31.08.2013).
Codici per modello F24
Tributo | Codice | Descrizione |
IMU di competenza del Comune | 3912 | abitazione principale e pertinenze |
3913 | fabbricati rurali ad uso strumentale | |
3914 | terreni agricoli | |
3916 | aree edificabili | |
3918 | altri fabbricati | |
3930 | fabbricati industriali, categoria D – incremento COMUNE | |
IMU di competenza dello STATO | 3925 | fabbricati industriali, categoria D – aliquota 7,6 per mille |
TASI di competenza del Comune | 3958 | abitazione principale e pertinenze |
3959 | fabbricati rurali ad uso strumentale | |
3960 | aree edificabili | |
3961 | altri fabbricati | |
Codice Comune da utilizzare nel modello F24: M089 |